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  Tirocini
 

Disciplina dei tirocini formativi: ecco la Legge regionale della Regione Puglia

 

In vigore dal 7 agosto 2013, la Legge regionale n.23 del 5 agosto 2013 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”. La norma disciplina i tirocini e i percorsi formativi finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato.

Si distinguono in:

-         tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola-lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di 12 mesi il titolo di studio;

-        tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest’ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il 15' anno di età;

-         tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.

 

La durata

La durata del tirocinio non può essere in ogni caso  superiore a 6 mesi, prorogabili per non più di 30 giorni; il termine è elevato a 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68/1999, a persone svantaggiate, ai sensi della legge n. 381/1991, nonché a immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima non può essere superiore a 3 mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico o scolastico in corso e l’inizio di quello successivo.

 

Soggetti promotori:

L’attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti di seguito indicati:

-         centri per l’impiego;

-         istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

-         istituzioni scolastiche statali e paritarie;

-         uffici scolastici regionali e provinciali;

-        centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento, accreditati ai sensi della legge regionale n. 15/2002;

-         comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;

-       servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione;

-        istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;

-       soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;

-        soggetti accreditati ai sensi della legge regionale n. 25/2011 e del regolamento regionale n. 28/2012.

Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere apposita convenzione con un soggetto promotore, e deve essere accompagnato da un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinante.

 

Indennità di partecipazione

Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di €450, al lordo delle ritenute di legge. L’indennità di partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in deroga.

 

Limiti per i datori di lavoro ospitanti:

I soggetti pubblici e privati possono ospitare tirocini all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:

-         1 tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;

-         non più di 2 tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;

-         un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di 20 dipendenti della medesima tipologia.


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